Legittimo impedimento: le reazioni e il testo della legge

![]()
Prime reazioni alla bocciatura parziale del legittimo impedimento, lo scudo ai processi del premier Berlusconi, verdetto anticipato poco prima delle 17 dall’agenzia Ansa. Per il coordinatore del Pdl e ministro dei Beni culturali, Sandro Bondi, “Siamo di fronte al rovesciamento dei cardini della nostra Costituzione e dei principi fondamentali di ogni ordine democratico. Oggi la Consulta ha stabilito la superiorità dell’ordine giudiziario rispetto a quello democratico”. Plaude invece l’opposizione: “La Consulta smonta l’impianto della legge e ne mostra l’inutilità” dichiara Donatella Ferranti, capogruppo Pd in commissione Giustizia. Pubblichiamo di seguito il testo della legge.
Ecco il primo articolo della legge 51/2010, ovvero le norme sul legittimo impedimento appena bocciate, in parte, dalla Corte Costituzionale (il secondo articolo del provvedimento riguarda l’entrata in vigore).
- Articolo 1 legge 51/2010 .
(Comma 1) Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo.
(Comma 2) Per i Ministri l’esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati.
(Comma 3) Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza.
(Comma 4) Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi.
(Comma 5) Il corso della prescrizione rimane sospeso per l’intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dell’articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale.
(Comma 6) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Gio 13/01/2011 da Andrea Paternostro











![Berlusconi premiato per la lotta alla mafia? E' scontro tra Grasso e Ingroia [SONDAGGIO]](http://static.politica24.it/90X58/www/politica24/it/img/ingroia-grasso-duello-su-premio-antimafia-a-berlusconi.jpg)




