Articolo 18, Fornero: “Garanzie tagliate, ma non del tutto”

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Confindustria   Convegno "La sicurezza conviene sempre"

Il ministro del Lavoro Elsa Fornero è intervenuto ad un convegno dell’Udc, ammettendo che sulla flessibilità in uscita il Governo ha deciso di tagliare qualcosa, una garanzia fondamentale nell’ambito dell’articolo 18, sull’impedimento del licenziamento. Secondo il ministro tutto ciò però non è stato fatto a caso, ma sulla base del ragionamento che le imprese a volte possono avere la necessità di licenziare delle persone per motivi economici.

L’obiettivo del Governo è stato quello di distribuire meglio questa garanzia di protezione, coinvolgendo più persone. La Fornero ha anche parlato della visita alla fabbrica di Torino Alenia, affermando che, al pari di quegli operai, vuole difendere la riforma del mercato del lavoro. Inoltre il ministro ha specificato che il sistema di previdenza pubblico deve essere trasparente.

Fornero: “Non sarò ricordata solo per la riforma del lavoro”

Il ministro Fornero ha dichiarato che è stato trovato un equilibrio per quanto riguarda le politiche per la riforma degli ammortizzatori sociali, per la flessibilità in uscita, in modo da aumentare la produttività e gli investimenti. Il ministro è stato chiaro sul fatto che le generazioni future non possono pagare il debito e ha chiarito che la riforma del lavoro intende scoraggiare la precarietà, fornendo una maggiore stabilità ai giovani che entrano nel mercato del lavoro.

Secondo il ministro l’analisi della spesa pubblica può produrre delle risorse utili per ridurre la pressione fiscale sulle imprese e sugli individui, anche se non è possibile riuscire a capire quanto tempo ci vorrà. Inoltre il ministro Fornero ha lasciato presagire un possibile abbassamento delle aliquote contributive, anche se questo non avverrà immediatamente.

La Camusso non si arrende: “Partita ancora aperta”

articolo 18 camusso partita aperta

Sull’articolo 18 la Camusso non si arrende, infatti il segretario della Cgil ha dichiarato che per lei la partita resta ancora aperta. In particolare la Camusso ha sottolineato che il fatto di non aver messo a punto interventi in favore della crescita sta determinando una situazione insopportabile. Secondo il segretario dell’associazione ci vorrebbe una legge sulla corruzione. La questione dell’articolo 18 resta aperta perché le imprese continuano ad avanzare delle richieste specifiche.

La mobilitazione che i sindacati hanno messo in atto è servita a riconquistare il reintegro, ma la Camusso ha intenzione di andare avanti con le mobilitazioni per tutto il percorso della discussione in Parlamento che riguarda il disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro. La Camusso ha messo in evidenza l’importanza di un intervento nei confronti della precarietà.

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Sab 28/04/2012 da Domenico Giampetruzzi

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Anto 19 dicembre 2011 16:48

Questi ci vogliono rendere tutti schiavi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lavorare fino a 67 anni non avendo la sicurezza del posto di lavoro????!!!!!!!!SCHIAVISMO PURO!!!!
chi tocca l’articolo 18 deve essere PUNITO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Massimo 20 dicembre 2011 12:01

Toccando l’articolo 18 si viola anche il diritto al lavoro presenti nella Costituzione Italiana. Non è con l’abolizione dell’art. 18 che si preserva il diritto ai lavoratori (vedi Fiat che ha fatto quello che ha voluto con i sindacati che non hanno impedito nulla).In un momento di crisi come questo , il contratto unico della Fornero diventa un arma a doppio taglio in quanto non garantisce nulla ai giovani visto che il “contratto unico” prevede le neo assunzioni con 6 mesi di prova per i giovani e dopo tale periodo si possono licenziare senza giusta causa. In pratica si da la possibilità alle aziende di licenziare i dipendenti a tempo indeterminato e fare un “turn over” con i giovani a 6 mesi. In questo modo le aziende risparmiano sui costi del personale che appunto costerebbero molto meno licenziando gli anziani che hanno acquisito anzianità e crescita aziendale. Insomma con la crisi questa manovra dell’art. 18 non tutela i cittadini Italiani ed è un aggiunta alle manovre già approvate che non rispecchiano affatto l’equità. Di equo non è stato fatto nulla e si continua su questa scia per indebolire ancor di più il nostro Paese. Si fa tutto per i grandi Finanzieeri e capitalisti!!!!!! Lo scopo di tutto questo??? la rsisposta la lascio al popolo italiano …….ci sono tanti articoli sul Web che spiegano quale è lo scopo del Dott. Monti e dei suoi compari presenti in Grecia, Spagna e presto anche in altre nazioni.

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Angelo 20 dicembre 2011 15:49

Salve, vorrei ricordare sia al ministro Fornero che al Sig. Bonanni e alla Sig.ra Marcegaglia che per quanto riguarda l’abolizione della tutela dell’art. 18 abbiamo fatto (democraticamente) ben 2 referendum, naturalmente non passati…. questo è il desierio di Sua Emittenza Mr B. che quando non di espone di prima persona delega altri, in questo caso il nuovo Governo Monti nella persona del ministro Fornero.
Poi volevo ricordare sempre che questo non porterà mai nuovi assunti, anzi renderà ancora più precaria la carriera lavorativa di tanti lavoratori (almeno che non sia una trovata per non fare mai arrivare alla tanto ambita pensione), inoltre voglio ricordare a tutti lor signori che mangiando pane si cresce, si invecchia e se uno entra in una azienda a 25anni poi a 40 per forza di cose non potrà mai rendere quanto quel nuovo assunto di 25 anni….insomma bisogna dare TUTELE a chi anagraficamente ha compiuto 40/45 anni e più, almeno che il Sig. Berlusconi , la Sig. Marcegaglia,Monti, Fornero, e non tralascio Bonanni non li vediamo in fabbrica nelle catene di montaggio a sudare sangue e nonostante tutto non essere tutelati….Certo delle misure per gli assenteisti e i lavativi devono esserci, giusto da non essere un offesa per quelli che lavorano con necessità e buona volontà!

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Cesara 15 gennaio 2012 11:46

L’art.18 potrebbe essere modificato con qualche idea diversa. Ad es. non licenziare nessuno, ma diminuire lo stipendio a tutti i lavoratori delle Aziende in crisi e chiedere allo Stato il suo intervento integrando lo stipendio come all’origine. In questo modo niente licenziamenti, o solo per motivo di condotta all’interno dell’Azienda e la Cassa integrazione verrebbe annullata definitivamente, spauracchio di tanti lavoratori. In cambio il Governo potrebbe decidere che i prodotti di queste aziende in crisi vengano messi sul mercato ridotti in proporzione alla percentuale occorsa per l’integramento dello stipendio, fino quando ci saranno queste difficolta ll’anterno di essa, In questa maniera con i l prodotto scontati l’Azienda potrà incontrare maggior consumo dei suoi prodotti. Perlomeno provare ed accertarsi che l’Azienda è veramente in difficoltà. Come? Ci si può arrIvare ma è un altro discorso, ma è possibile.

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Maria 4 febbraio 2012 22:44

I problemi dell’Italia sono altri ma preferiscono ignorarli. L’art 18 tutela i lavoratori nel caso questi vengano licenziati senza una giusta causa ; quindi è un diritto di civiltà e non un limite per qualcuno o qualcosa. Questi lavoratori :sono coloro che hanno potuto fare un progetto per il loro futuro come: formare una famiglia avere dei figli , comprarsi una macchina a rate ecc . sostituire la stabilità con la precarietà specie in questa situazione critica, genera nei giovani solo incertezza.

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Cesara 6 febbraio 2012 13:18

Ma quale tsunami, questo è un tempo fermo che non si vede la fine. I giovani incominciano ad ingrigire e sono ancora alla ricerca di un posto fisso.

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Cesara 12 febbraio 2012 17:15

Attenti ai segreti che poi esce fuori la notizia che è nata una società segreta. a danno dei lavoratori.

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Fedor 17 febbraio 2012 04:33

Lo so , la dnpaerszioie di chi e ammalato e sfruttata in maniera ignobile da tanti, ma non mi illudo sulle cure ospedaliere. Millantatori, se trovassero la cura non la userebbero e sai che e cosi. E’ un mercato lucubre ma irrinunciabile

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Toshio 17 febbraio 2012 06:03

I Troll sono figli dell’ignoranza, della rbbiaa non razionalizzata e dell’idiozia.Speriamo bene che qui si va gambe all’aria tutti, sia geni che stupidi.

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Maria 20 febbraio 2012 19:01

L’art 18 è un falso problema ,Bensi è un diritto di civiltà . Ciò che ha creato e crea problemi al Paese sono : la grande corruzione e tutte le attività illecite ad essa collegate, il sistema delle tangenti , la grande evasione fiscale. Il costo enorme dell’apparato politico, , che non ha paragone se confrontato con altri Paesi europei. Tutti gli sprechi di denaro pubblico , i super stipendi di manager vari, con doppi e tripli incarichi ; le superpensioni doppie triple , le superliquidazioni i soldi spesi per ,le tante opere inutilizzate. gli sperperi di denaro senza controllo in tutti gli apparati. Tutto questo mentre si chiedono enormi sacrifici e rinuncie, alla fascia più debole della società.

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Carolus 12 marzo 2012 12:20

Non si deve trattare con gli estremisti comunisti.

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Francesco 22 marzo 2012 22:58

spero che noi giovani ci svegliamo mandiamo via questi grandi potenti incompetenti dal tronte i ricchi non anno mai creduto i poveri …..sono d’accordo con ONOREVOLE di pietro

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Cesara 4 aprile 2012 00:33

L’art.18 è un cappio al collo per gl’Imprenditori. Per i lavoratori la fine di un posto di lavoro, perchè non ci sarà più nessuno disposto a metter su un’azienda. Perchè una persona qualsiasi dovrebbe creare del lavoro, quando poi si ritrova invischiato in mille guai per colpa dei sindacati e non solo? Ma chi glielo fa fare, ma lascia perdere…..

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Max 4 aprile 2012 19:32

Per le menti semplici come la mia, questa modifica dell’art.18, significa maggiore licenziamento. Conseguentemente , aumentando i disoccupati, la gente spende di meno; anche tra coloro che non avendo perso il lavoro, temono di essere i prossimi a perdere il lavoro.La gente spende di meno, e guadagna di meno, poichè da disoccupati i soldi sono limitati(se ci sono). Meno soldi , meno acquisti, e quindi crollo degli acquisti. Le imprese che hanno licenziato si trovano senza mercato interno, e quindi devono andarsene, o chiudere, e licenziare anche quei quattro che non sono stati licenziati in precedenza. Inoltre uno stato con tasse tanto elevate come il nostro, non può essere appetitoso per nessun investitore, come invece sottolinea Monti, poichè i paesi emergenti risultano privi di questo problema, oltre al costo del lavoro più basso. SE continuano ad aumentare le tasse, o a mantenere ancora questo livello di imposte, sarà inutile pagare il debito pubblico, poichè non ci sarà più introito in questa nazione, e le imprese chiuderanno tutte, anche quelle grosse. Prima di licenziare, il premier doveva far capire all’Europa, che in analogia al pagamento dei mutui, maggiore è il periodo di pagamento, e maggiore è la possibilità di acquisire il capitale necessario ad estinguere il debito. Ma così come ora, se paghiamo in questo modo il debito, colassiamo la nazione, e non servirà a nulla ridurre il costo del lavoro, modificando l’art.18, poichè non sarà più conveniente lavorare in Italia.

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Mariorossi103 11 aprile 2012 15:56

Vorrei segnalare il contributo interessante pubblicato l’altro ieri sul blog http://www.dirittoedemocrazia.wordpress.com

Il “nuovo” articolo 18 dello Statuto dei lavoratori

I licenziamenti individuali sono regolati essenzialmente dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), il cosiddetto Statuto dei lavoratori. In estrema sintesi discorsiva, pur nella complessità della materia ma senza eccessivi tecnicismi, è forse utile un raffronto tra la disciplina oggi in vigore e le proposte di modifica elaborate dall’esecutivo guidato dal professor Monti.

La disciplina vigente stabilisce:

1- il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo (art. 1 L. 604/1966);

2- il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e, anche su successiva richiesta del lavoratore, motivato, altrimenti è inefficace (art. 2 L. 604/1966);

3- il licenziamento discriminatorio (ragioni di credo politico o fede religiosa, appartenenza a un sindacato o partecipazione ad attività sindacale) è nullo indipendentemente dalla motivazione adottata (art. 4 L. 604/1966);

4- l’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo spetta al datore di lavoro (art. 5 L. 604/1966);

5- il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento senza preavviso scritto o non motivato, o annulla quello intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità, ordina al datore di lavoro, che occupi alla sue dipendenze più di quindici dipendenti, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro; al lavoratore è data facoltà di chiedere, in sostituzione della reintegrazione, una indennità pari a 15 mensilità della retribuzione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore a 5 mensilità (art. 18 Statuto lavoratori).

Il disegno di legge recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, presentato dal Governo al Senato della Repubblica giovedì 5 aprile 2012, prevede:

1- all’art. 13, comma 1 (che sostituisce il comma 2 dell’art. 2 della L. 604/1966), che la comunicazione del licenziamento, anche senza richiesta del lavoratore, deve sempre contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;

2- all’art. 14, comma 1, lettera b) (che sostituisce i commi da 1 a 6 dello Statuto, i quali diventano ora commi da 1 a 10):

a) il giudice, con la sentenza con cui dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio o riconducibile comunque ad altri casi di nullità o determinato da motivo illecito, ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore, a prescindere dalla motivazione adottata e dal numero dei dipendenti occupati (comma 1);

b) accertata la nullità, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno in misura non inferiore a 5 mensilità (comma 2);

c) il lavoratore può chiedere, in sostituzione della reintegrazione, una indennità pari a 15 mensilità, sempre fermo restando il diritto al risarcimento del danno (comma 3);

d) il giudice, se accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa (cosiddetto licenziamento disciplinare), per insussistenza dei fatti contestati o perché il fatto rientra tra le condotte punibili con misure comunque conservative del posto di lavoro, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione e al pagamento di una indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità (comma 4);

e) il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta la non ricorrenza di giustificato motivo soggettivo o di giusta causa, dichiara risolto il rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità (comma 5);

f) nell’ipotesi di licenziamento inefficace per difetto di motivazione, o per altre ragioni, si applica il regime di cui al precedente comma 5, ma con attribuzione di una indennità determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità, a meno che il giudice (testuale, nel disegno di legge) ” sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o sesto ” (comma 6);

g) il giudice applica la disciplina di cui al comma 4 (reintegrazione e indennità) anche nelle ipotesi di difetto di giustificazione del licenziamento per motivo oggettivo consistente nella inidoneità fisica o psichica del lavoratore e di licenziamento intimato in violazione delle regole conservative del posto di lavoro, in caso di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio. Lo stesso giudice può applicare la medesima disciplina se accerta la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cosiddetto licenziamento per motivo economico); nelle altre ipotesi, invece, può solo dichiarare risolto il rapporto e prevedere una indennità risarcitoria. ” Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo. ” (testuale nel disegno di legge, comma 7);

h) le disposizioni dei commi da 4 a 7 si applicano soltanto nei confronti dei datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti (comma 8).

A questo punto si impongono alcune osservazioni, siano pur di carattere generale.

Sul piano della tecnica legislativa, è innegabile un certo decadimento del prodotto: la tortuosità declamatoria del testo di modifica spicca con evidenza in confronto alla semplice linearità della normativa vigente. Vi è anche un piccolo errore veniale, che verosimilmente sarà rilevato e corretto in sede di esame parlamentare: il comma 6 dell’art. 14 prevede che il giudice, in alternativa alle tutele ivi previste, possa applicare quelle indicate ai commi 4, 5 e 6 (!!), ossia previste dallo stesso comma 6.

Guardando alla sostanza delle cose, il disegno di legge implicherebbe un complessivo, e notevole, affievolimento delle tutele apprestate a favore del lavoratore, pur considerando l’ampliamento della teorica possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro (anche nelle aziende con meno di quindici dipendenti, nel caso di licenziamento discriminatorio, o comunque nullo o determinato da motivo illecito). Il punto più critico, difatti, è costituito proprio dal comma 6 del nuovo art. 18 dello Statuto, previsto dal Disegno di legge. E’ facile prevedere che al datore di lavoro (il quale intenda privarsi della collaborazione di un dipendente comunque “scomodo” e che non sia così ingenuo da lasciar trasparire motivazioni discriminatorie, surrettiziamente disciplinari o economiche, ovvero addirittura illecite) convenga sempre intimare un licenziamento semplicemente immotivato: in tal caso il giudice, dichiarato inefficace il licenziamento, potrà soltanto dichiarare risolto il rapporto e condannare il datore di lavoro alla corresponsione dell’indennità risarcitoria; a meno che, sulla base della domanda formulata dal lavoratore (e, pertanto, con onere della prova interamente a suo carico), non ravvisi anche un difetto di giustificazione (stesso comma 6) o la ricorrenza di ragioni discriminatorie o disciplinari (comma 7), nel qual caso potrà ordinare, per contro, la reintegrazione. E’ chiaro che siamo in presenza di una specifica, netta e gravosa, inversione dell’onere probatorio, interamente in capo al lavoratore e non più al datore di lavoro. E che non sia necessario essere degli esperti giuslavoristi per comprendere come esso sia difficilmente assolvibile (se non nell’ipotesi, come affermano alcuni con una battuta, di essere donna, meridionale, di colore, di religione diversa dalla cattolica, magari incinta, ma non coniugata, e pure iscritta alla FIOM !). Se ce ne fosse bisogno, la conferma della circostanza è testualmente contenuta nel documento che accompagna il disegno di legge governativo; pagina 11: ” Al fine di evitare la possibilità di ricorrere strumentalmente a licenziamenti oggettivi o economici che dissimulino altre motivazioni, di natura discriminatoria o disciplinare, è fatta salva la facoltà del lavoratore di provare che il licenziamento è stato determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, nei quali casi il giudice applica la relativa tutela “. Per di più, con l’aggravante che, almeno formalmente, resterebbe in vigore l’attuale disposto dell’art. 5 della L. 604/1966 (” L’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro), apertamente in contrasto con la modifica proposta. (Un breve accenno, solo per inciso. Il contrasto, in termini tecnici “antinomia”, potrebbe essere superabile applicando le regole della successione delle leggi nel tempo: la norma successiva, pur non abrogando esplicitamente la precedente, prevale comunque su di essa perché incompatibile. In ogni caso determinerebbe, quanto meno, un periodo iniziale di possibili diverse interpretazioni giurisprudenziali, con nocumento alla certezza del diritto e alla giusta durata del processo).

Si comprende bene, ora, anche dopo i correttivi apportati dal governo per evitare i possibili abusi, la contrarietà al disegno di legge di (almeno una) parte del sindacato; si capisce meno, invece, la soddisfazione manifestata da alcuni esponenti politici, anche della sinistra parlamentare, i quali ritengono di poter rappresentare i legittimi interessi dei lavoratori.

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Cesara 27 aprile 2012 10:13

Di certo non solo per la riforma del lavoro tutt’altro che soddisfacente portata avanti dalla Fornero,suscitanto tanto malcontento per quanti dovrebbero assumere, in pratica difficile da attuare e quindi creare nuovi posti di lavoro. ma principalmente costei sarà ricordata per le sue lacrime di coccodrillo, visto appunto, la rifoma del lavoro da lei attuata dove può portare, In pratica un fiasco..

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Marcello 30 aprile 2012 10:27

Questio vogliono distuggere il lavoro, ma chiediemoci quando un imprenditore può licenziare un dipendente ?? be ho appurato che non può mai in nessun caso, neanche se lo prende rubare, ho se lo trova fuori durante la malattia( falsa), quindi l’art 18 non si tocca ed è sacrosanto ma diamo la possibilità senza tangenti a licenziare un fannullone ed assumere un lavoratore che merita.
Il problema secondo il mio modesto parere è che proteggiamo chi non merita e ci va di mezzo chi invece merita, i sindacati vanno sempre e comunque davanti al giudice con chiunque, invece dovrebbero difendere i veri lavoratori e abbandonare i fannuloni, ma purtroppo anche per loro e bisness, tessere, avvocati, ecc. Cosi non funzionera mai.

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